[1]Organizzazione ed amministrazione.
[2]Sezione 1. - Struttura del Fondo. Il Fondo e' dotato:
- a)di un Consiglio dei Governatori;
- b)di un Consiglio di amministrazione;
- c)di un Presidente e del personale necessario al Fondo per adempiere alle sue funzioni.
[3]Sezione 2. - Consiglio dei Governatori.
- a)Ciascun Membro e' rappresentato in seno al Consiglio dei Governatori e nomina un Governatore ed un supplente. Il supplente puo' votare soltanto in caso di assenza del titolare.
- b)Tutti i poteri del Fondo sono attribuiti al Consiglio dei Governatori.
- c)Il Consiglio dei Governatori puo' delegare al Consiglio di amministrazione uno qualsiasi dei propri poteri, ad eccezione di quelli di:
- i)Adottare emendamenti al presente Accordo;
- ii)Approvare l'ammissione di Membri e determinare la classificazione o la riclassificazione dei Membri;
- iii)Sospendere un Membro;
- iv)Far cessare le operazioni del Fondo e ripartirne i beni;
- v)Deliberare sui ricorsi contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione in relazione alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo;
- vi)Fissare la retribuzione del Presidente.
- d)Il Consiglio dei Governatori tiene una sessione all'anno e ogni altra sessione straordinaria da esso decisa, convocata dai Membri che dispongano di almeno un quarto del totale dei voti al Consiglio dei Governatori, o richiesta dal consiglio di amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei voti.
- e)Il Consiglio dei Governatori puo' istituire, con un regolamento, una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere dallo stesso Consiglio dei Governatori, senza che esso si riunisca, una votazione su un dato argomento.
- f)Il Consiglio dei Governatori puo' adottare, con una maggioranza di due terzi del totale dei voti, norme e regolamenti compatibili con il presente Accordo, che appaiano opportuni per la gestione degli affari del Fondo.
- g)Il "quorum", per ogni riunione del Consiglio dei Governatori, e' costituito da un numero di Governatori che disponga dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri del Consiglio, a condizione che siano presenti i Governatori che dispongono della meta' del totale dei voti dei Membri di ciascuna delle categorie I, II e III.
[4]Sezione 3. - Votazione al Consiglio dei Governatori.
- a)Il Consiglio dei Governatori dispone in totale di 1.800 voti, suddivisi in parti uguali tra le categorie I, II e III. I voti di cui dispone ciascuna categoria sono ripartiti tra i membri della stessa secondo le modalita' illustrate, per detta categoria, all'Allegato II, che e' parte integrante del presente Accordo.
- b)Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei Governatori vengono prese con la maggioranza semplice del totale dei voti.
[5]Sezione 4. - Presidente del Consiglio dei Governatori.
- a)Il Consiglio dei Governatori elegge, tra i Governatori, un Presidente il cui mandato dura due anni.
[6]Sezione 5. - Consiglio di Amministrazione.
- a)Il Consiglio di Amministrazione comprende 18 membri del Fondo eletti nel corso della sessione annuale del Consiglio dei Governatori. I Governatori dei Membri di ciascuna categoria eleggono, conformemente alla prassi definita o stabilita secondo le modalita' previste all'Allegato II, per la categoria stessa, sei membri del Consiglio di amministrazione tra i Membri della propria categoria; possono altresi' eleggere (oppure, per quanto si riferisce alla categoria I, adottare disposizioni in vista di nominare) al massimo sei supplenti, i quali possono votare solo in caso di assenza di un Membro.
- b)I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti per un periodo triennale. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie dell'Allegato II, o in conformita' ai termini di detto Allegato, due Membri di ogni categoria verranno eletti per un anno ed altri due per due anni, durante la prima elezione.
- c)Il Consiglio di amministrazione assicura la direzione degli affari generali del Fondo ed esercita, a tale scopo, i poteri che gli sono conferiti dal presente Accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori.
- d)Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta lo richiedano gli affari del Fondo.
- e)I rappresentanti di un Membro o di un Membro-supplente del Consiglio di amministrazione adempiono alle loro funzioni senza retribuzione da parte del Fondo. Tuttavia, il Consiglio dei Governatori puo' stabilire basi su cui possano essere concesse indennita' ragionevoli per spese di viaggio e di sostentamento ad un rappresentante di ogni Membro e di ogni supplente.
- f)Il "quorum" per ogni riunione del Consiglio di amministrazione e' costituito da un numero di membri che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i suoi membri, a condizione che siano presenti Membri che dispongano della meta' del totale dei voti dei Membri di ognuna delle categorie I, II e III.
[7]Sezione 6. - Votazione al Consiglio di amministrazione.
- a)Il Consiglio di amministrazione dispone in totale di 1.800 voti, suddivisi in parti eguali tra le categorie I, II e III. I voti di cui dispone ogni categoria vengono ripartiti tra i suoi membri secondo le modalita', riguardanti detta categoria, previste all'Allegato II.
- b)Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni di Consiglio di amministrazione vengono prese con la maggioranza dei tre quinti dei voti, a condizione che detta maggioranza rappresenti piu' della meta' del totale dei voti di cui dispongono i Membri del Consiglio di amministrazione.
[8]Sezione 7. - Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Fondo e' Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
[9]Sezione 8. - Presidente e personale del Fondo.
- a)Il Consiglio dei Governatori nomina il Presidente con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Il Presidente viene nominato per una durata di tre anni e la sua carica puo' essere riconfermata una sola volta. Il Consiglio dei Governatori puo' far cessare il mandato del Presidente con una decisione adottata dalla maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
- b)Il Presidente puo' nominare un Vice-Presidente ed incaricarlo a svolgere i compiti da lui affidatigli.
- c)Il Presidente dirige il personale del Fondo e, sotto il controllo e la direzione del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, provvede alla direzione degli affari del Fondo. Il Presidente organizza i servizi del personale e nomina o licenzia i membri del personale, conformemente alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione.
- d)Nel reclutamento del personale e nella fissazione delle condizioni d'impiego, verranno prese in considerazione sia la necessita' di garantire i servizi di persone che possiedano le piu' alte qualita' di lavoro, di competenza e di onesta', sia l'importanza di rispettare il criterio di una equa distribuzione geografica.
- e)Il Presidente ed i membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni dipendono esclusivamente dall'autorita' del Fondo e non richiedono ne' accettano istruzioni da autorita' estranea al Fondo. Ogni Membro del Fondo s'impegna a rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e ad astenersi dall'influenzare il Presidente o i membri del personale, nell'adempimento dei loro compiti.
- f)Il Presidente ed i Membri del personale non intervengono negli affari politici di alcun Membro. Le loro decisioni si basano unicamente su considerazioni imparziali di politica di sviluppo tendenti a raggiungere l'obiettivo per il quale il Fondo e' stato istituito.
- g)Il Presidente e' il rappresentante legale del Fondo.
- h)Il Presidente o un rappresentante da lui designato possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio dei Governatori.
[10]Sezione 9. - Sede del Fondo. Il Consiglio dei Governatori stabilisce con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti la sede permanente del Fondo. Provvisoriamente, il Fondo ha sede a Roma.
[11]Sezione 10. - Bilancio amministrativo. Il Presidente elabora un bilancio amministrativo annuo, che sottopone al Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo lo trasmette al Consiglio dei Governatori per l'approvazione, che deve avvenire con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
[12]Sezione 11. - Pubblicazione di relazioni e comunicazione di informazioni. Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente il proprio bilancio di chiusura, nonche', a opportuni intervalli, un bilancio riassuntivo della propria situazione finanziaria e dei risultati delle proprie operazioni. Ogni Membro riceve copia dei bilanci di chiusura, nonche' le pubblicazioni, presentati conformemente alla Presente Sezione.
Testo vigente dal 9 dicembre 1977
