[1]Articolo XV CONTO ENTRATE E SPESE

[2]Il Fondo copre tutti i costi relativi alle sue operazioni con le somme ricevute in pagamento di interessi o di altri oneri, ivi comprese le commissioni di servizio, e che non gli occorrono per effettuare pagamenti ai mutuanti. I fondi esistenti nel conto utilizzato a tali fini sono investiti secondo le decisioni del Comitato di direzione.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artxv · fonte su Normattiva