1. Le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente accordo saranno composte attraverso negoziati tra le parti contraenti. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte in un periodo ragionevole, ma comunque non oltre sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra parte contraente, esse verranno sottoposte, a richiesta di una delle parti contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 3. Il Tribunale arbitrale ad hoc verra' costituito per caso nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle due Parti contraenti nominera' un membro del Tribunale Arbitrale ad hoc. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di un Terzo Stato, che avra' funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). La nomina del richiedente dovra' essere confermata dalle due Parti contraenti entro tre mesi dalla data della designazione effettuata dai due membri del Tribunale. Il Presidente e i due membri del Tribunale Arbitrale ad hoc dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con le due parti contraenti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle parti contraenti non avra' nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, la parte contraente interessata potra' inoltrare una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per fare effettuare la nomina. Nel caso in cui egli sia comunque possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice Presidente della Corte di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle parti contraenti verra' invitato ad effettuare la nomina. 5. Il Presidente e i membri del Tribunale Arbitrale ad hoc cosi' nominati dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le due Parti contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure. Prima che il Tribunale arbitrale ad hoc decida si puo' ad ogni stato del procedimento proporre alle parti che la controversia sia composta amichevolmente. Il Tribunale arbitrale ad hoc prendera' le sue decisioni sulla base delle disposizioni del presente accordo, delle Leggi nazionali relative in quanto applicabili e dei principi e delle norme del Diritto Internazionale universamente accettati. Il Tribunale Arbitrale ad hoc decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti contraenti sosterra' le spese per il proprio Arbitro e quelle per la propria rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico dei due Stati in parti eguali.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
