ARTICOLO IX SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte attraverso i canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualita' di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti o per qualunque altro motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine la richiesta verra' rivolta al Vice Presidente della Corte. Ove anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo non potesse accettare, verra' investito il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese del procedimento saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artix · fonte su Normattiva