[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

[4]SULLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TERRORISMO ED IL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA

[5]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", Consapevoli del fatto che i fenomeni criminali collegati alla criminalita' organizzata in ogni settore affliggono in modo significativo gli Stati delle Parti Contraenti mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica nonche' la prosperita' e l'integrita' fisica dei propri popoli; Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalita' organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga; Richiamando la normativa europea che regola la cooperazione tra gli Stati Membri nella materia oggetto del presente Accordo; la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale ONU del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalita' organizzata; la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 30 marzo 1961, come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; le Convenzioni ONU per la repressione delle varie forme di terrorismo e la Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 ed i Protocolli annessi; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981; Nel rispetto della sovranita' nazionale di ciascuna Parte Contraente, convengono quanto segue:

[7]Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprenderanno ogni attivita' intesa ad intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalita' organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo ed il narcotraffico. Le Parti Contraenti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l'attivita' comune ed individuare gli obiettivi da conseguire. Le Parti Contraenti stabiliscono che le Autorita' responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono: per la Repubblica di Estonia: La Direzione di Polizia - Polizia Criminale Centrale - per quanto riguarda le indagini e le questioni operative e la Direzione della Polizia di Sicurezza per quanto riguarda il terrorismo, la Direzione per la Cittadinanza e l'Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione. per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per quanto attiene alle questioni di carattere investigativo ed operativo e l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Servizio Relazioni Internazionali, per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione. Le Autorita' competenti di cui al paragrafo 3 del presente Articolo cooperano direttamente e possono individuare, mediante Protocolli, i settori di cooperazione specifici.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;179~accordo-art1 · fonte su Normattiva