Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalita' organizzata coprira' anche i seguenti settori: a. aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalita' organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti; b. scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalita' organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti; c. scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia; d. cooperazione nell'analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalita' organizzata; e. scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalita' organizzata; f. scambio di informazioni operative sulle attivita' illecite della criminalita' organizzata, come quelle concernenti: la falsificazione di documenti, denaro e valori; marchi e brevetti industriali; traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato; traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati; reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche; reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni; altri reati particolarmente pericolosi, come: traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare; traffico di esseri umani; induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attivita' sessuali; immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano; riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti; g. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attivita' di criminalita' organizzata; h. scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;179~accordo-art7 · fonte su Normattiva