Le due Parti promuoveranno programmi bilaterali con borse di studio messe a disposizione di quelle istituzioni di insegnamento e di formazione che formino personale specializzato.
Testo vigente dal 28 gennaio 1989
Le due Parti promuoveranno programmi bilaterali con borse di studio messe a disposizione di quelle istituzioni di insegnamento e di formazione che formino personale specializzato.
Testo vigente dal 28 gennaio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art10 · fonte su Normattiva