Art. 10 (Accordo) — Borse di studio
Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilita', offriranno a laureati borse per lo studio della lingua italiana, per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali, scientifici e tecnologici di reciproco interesse. La durata delle borse di studio e le modalita' di selezione dei candidati saranno determinate nei Programmi esecutivi di cui al successivo art. 18.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
