Ciascuna delle Parti, nell'interesse della divulgazione delle proprie attrattive turistiche, collaborera', nella misura delle proprie possibilita', alle esposizioni turistiche organizzate dall'altra Parte, e promuovera' le visite di familiarizzazione reciproca di agenti di viaggio e giornalisti specializzati.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art7 · fonte su Normattiva