Ciascuna delle Parti, nell'interesse della divulgazione delle proprie attrattive turistiche, collaborera', nella misura delle proprie possibilita', alle esposizioni turistiche organizzate dall'altra Parte, e promuovera' le visite di familiarizzazione reciproca di agenti di viaggio e giornalisti specializzati.
Testo vigente dal 28 gennaio 1989
