Le Parti estenderanno, in accordo con la legislazione nazionale, la collaborazione nella formazione e nello sviluppo del personale professionale per l'industria del turismo. A tale scopo le Parti converranno con apposito progetto separato:

  • a)sullo scambio reciproco degli studenti nelle rispettive specialita' ai fini di studiare agli istituti di istruzione superiore degli entrambi i Paesi;
  • b)sull'offerta reciproca delle possibilita' d'insegnamento e del perfezionamento del personale dirigente e degli specialisti delle autorita' abilitati nel campo del turismo; degli agenti economici ed organizzazioni turistiche, nonche' del personale alberghiero, dei ristoranti ed altre categorie di specialisti che prestano servizi turistici.

Testo vigente dal 30 marzo 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-03-05;45~accordo-art8 · fonte su Normattiva