Le Parti estenderanno, in accordo con la legislazione nazionale, la collaborazione nella formazione e nello sviluppo del personale professionale per l'industria del turismo. A tale scopo le Parti converranno con apposito progetto separato:
- a)sullo scambio reciproco degli studenti nelle rispettive specialita' ai fini di studiare agli istituti di istruzione superiore degli entrambi i Paesi;
- b)sull'offerta reciproca delle possibilita' d'insegnamento e del perfezionamento del personale dirigente e degli specialisti delle autorita' abilitati nel campo del turismo; degli agenti economici ed organizzazioni turistiche, nonche' del personale alberghiero, dei ristoranti ed altre categorie di specialisti che prestano servizi turistici.
Testo vigente dal 30 marzo 2010
