Ai fini di sviluppare il turismo in entrambi i Paesi, le Parti coopereranno nell'organizzazione delle attivita' informative e di promozione turistica, quali: - mostre, fiere, conferenze stampa, tavole rotonde; - elaborazione e presentazione di film sul turismo; - scambio di materiali promozionali ed informativi sul turismo, di periodici specializzati e pubblicazioni scientifiche offerte dalle biblioteche e dalle case editrici di entrambi i Paesi; - scambio d'informazioni riguardanti le leggi ed altre norme che regolamentano l'attivita' nel campo del turismo; - scambio d'esperienza ed informazioni riguardanti i problemi della costruzione, ricerca scientifica nel campo del turismo, la partecipazione con statuto di membro nelle organizzazioni turistiche internazionali ed altri campi relativi allo sviluppo del turismo. Le forme concrete, il calendario e le condizioni finanziarie di queste attivita', nonche' il volume dei materiali d'informazione e pubblicita' turistica, che devono essere messi a disposizione reciprocamente, saranno stabiliti dalle Parti attraverso i programmi convenuti. Le condizioni stipulate nell'Accordo saranno rese effettive secondo le risorse disponibili.

Testo vigente dal 30 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;45~accordo-art7 · fonte su Normattiva