Consiglio Scientifico 1. Sara' istituito un Consiglio Scientifico, su un'ampia base geografica, composto da un massimo di 12 illustri specialisti delle discipline attinenti alle attivita' del Centro, presenti in veste personale. 2. Il Presidente del Consiglio Scientifico sara' nominato congiuntamente dai Direttori Generali dell'UNESCO e dell'Agenzia, previa consultazione con il Comitato Direttivo e con il Direttore del Centro. Il Presidente sara' eletto per quattro anni e potra' essere rieletto. 3. I membri restanti saranno nominati dal Direttore del Centro, pre- via consultazione con il Presidente del Consiglio Scientifico per quattro anni, e potranno essere rieletti. 4. L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano potranno inviare specialisti dei programmi scientifici a partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;18~accordo-art6 · fonte su Normattiva