1. La Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XI, originari dell'Egitto. 2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei porodotti di cui all'allegato XII, originari dell'Egitto. 3. Fino al 31 dicembre 1992 possono essere manutenute le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari dell'Egitto.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180~art22 · fonte su Normattiva