1. Negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione ne' altre restrizioni di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. La Comunita' e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art17 · fonte su Normattiva