[1]delle esportazioni

[2]1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati o modificati per i programmi europei GNSS. Tali misure garantiscono un livello di controllo delle esportazioni e di non proliferazione equivalente a quello dell'Unione europea. 2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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