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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, concernente il riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese dall'esercizio finanziario 1928-29 in poi colla seguente modificazione:

[8]Art. 1, comma 3°, dopo la parola «consuntivo» aggiungere le seguenti: «da registrarsi dalla Corte dei conti».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Crollalanza - Jung

[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1818~art1 · fonte del testo