di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri di equipaggio 1. Gli operatori di bordo, cittadini di una Parte Contraente, titolari dei documenti di identita' rilasciati da ciascuna Parte Contraente e citati all'articolo 6, che non risultino iscritti nella lista dei membri di equipaggio, possono transitare attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferiti su di un'altra nave, ovvero di far rientro nel proprio Paese, solo se muniti di visto. L'Autorita' di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascera' visti o altra autorizzazione di ingresso, in caso di necessita' ed urgenza. In tale caso, detti stranieri dovranno esibire, unitamente al citato documento, il passaporto in corso di validita' o altro documento di identita' riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato Contraente. 2. Nelle questioni disciplinate dal presente articolo, la Parte italiana, in virtu' della sua appartenenza all'Unione Europea, assicurera' sempre il rispetto del menzionato Regolamento (CE) 415/2003 del Consiglio dell'Unione Europea. 3. Gli operatori, citati al paragrafo 1, cittadini di altri Paesi terzi, sono altresi' autorizzati a transitare attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferiti su di un'altra nave, ovvero di far rientro nel proprio Paese. Detti operatori dovranno esibire, unitamente al ricordato documento, il passaporto in corso di validita' o altro documento riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato Contraente, corredato di visto, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora i predetti stranieri risultino sprovvisti di tale visto, l'Autorita' di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascera' visti o altra autorizzazione di ingresso, in caso di necessita' e di urgenza. 4. Se una persona titolare dei documenti di identita' di cui all'articolo 6 sbarca nel porto di una delle Parti Contraenti per ragioni di salute, le Autorita' competenti di quella Parte concederanno le autorizzazioni necessarie affinche' la persona interessata possa soggiornare nel proprio territorio nell'ipotesi di un suo ricovero e rientrare nel proprio Paese di origine o raggiungere un altro porto di imbarco, con qualsiasi mezzo di trasporto. 5. Le Parti Contraenti si riservano il diritto di negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona che, seppure titolare dei documenti sopraindicati, sia ritenuta indesiderabile dalle Parti stesse. 6. Le Parti Contraenti cooperano in ampia misura per prevenire e reprimere il contrabbando di migranti per via marittima, in conformita' al diritto internazionale del mare.
Testo vigente dal 17 dicembre 2009
