d'identita' dei marittimi 1. Ciascuna Parte Contraente riconosce i documenti d'identita' dei marittimi rilasciati dalle Autorita' marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente. 2. I documenti d'identita' dei membri di equipaggio sono:

  • a)per la Repubblica Italiana, il "Libretto di Navigazione";
  • b)per la Repubblica Araba d'Egitto, il "Passaporto dei Marittimi" o "Passaporto".

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art6 · fonte su Normattiva