d'identita' dei marittimi 1. Ciascuna Parte Contraente riconosce i documenti d'identita' dei marittimi rilasciati dalle Autorita' marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente. 2. I documenti d'identita' dei membri di equipaggio sono:
- a)per la Repubblica Italiana, il "Libretto di Navigazione";
- b)per la Repubblica Araba d'Egitto, il "Passaporto dei Marittimi" o "Passaporto".
Testo vigente dal 17 dicembre 2009
