• 1)Alle persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno e' coperto dai documenti di cui all'articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
  • 2)Le persone di cui all'articolo 17, lettera b), dei presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
  • 3)Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunita' europea interessato.
  • 4)Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:
  • a)il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
  • b)la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art20 · fonte su Normattiva