e attivita' economica

  • 1)Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all'articolo 10 del presente Accordo o al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attivita' economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV: Tale diritto e' comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I cittadini delle parti contraenti hanno altresi' il diritto di recarsi in un'altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che puo' essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti allo loro qualifiche professionali e di prendere, all'occorrenza le misure necessarie per essere assunti. Colore che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parto contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall'assistenza sociale durante tale soggiorno.
  • 2)I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un'attivita' economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purche' soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto e' comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
  • 3)La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identita' ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalita' e le procedure per il rilascio di tali documenti.
  • 4)Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art2 · fonte su Normattiva