, amnistia, indulto
- 1)Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
- 2)Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
