, amnistia, indulto

  • 1)Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
  • 2)Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art11 · fonte su Normattiva