delle controversie

  • 1)Le Autorita' Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo.
  • 2)Se le Autorita' Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sara' risolta attraverso canali diplomatici.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art18 · fonte su Normattiva