dell'esecuzione della condanna
- 1)Salvo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Accordo, le autorita' dello Stato Ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.
- 2)L'esecuzione della sentenza sara' disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sara' competente per l'adozione di tutte le relative decisioni.
- 3)Se la condanna e' per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest'ultimo puo', con il consenso dello Stato Trasferente, adeguare la pena ad una prevista dal proprio ordinamento per un reato similare. Riguardo la natura e la durata, la pena cosi' modificata dovra' corrispondere il piu' possibile a quella inflitta dalla condanna nello Stato Trasferente. Non dovra', tuttavia, aggravare ne per natura ne per durata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
