Art. 2 (Allegato)
[1]SEDE
[2]1. L'Italia mette a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della sua divisione in Italia, i Locali la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'Allegato I. 2. Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, il TUB notifica alle Autorita' italiane competenti ogni occupazionetemporanea di Locali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento di attivita' ufficiali del TUB. 3. I Locali non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali del TUB.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
