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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768, e 29 luglio 1933, n. 1001, recanti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonche' provvedimenti vari di carattere finanziario.

[8]Sono convalidati i Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1933 - Anno XII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - JUNG

[13]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-12-21;1838~art1 · fonte del testo