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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonche' a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33 ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e sono convalidati i decreti Reali 27 giugno 1933, n. 771, e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il suddetto esercizio finanziario 1932-33.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1933 - Anno XII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - JUNG - DE BONO

[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-12-21;1839~art1 · fonte del testo