Gli Stati parti della presente Convenzione danno la propria assistenza alle campagne internazionali di raccolta di fondi per il Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essi favoriscono la raccolta di fondi effettuata a tali fini dalle organizzazioni menzionate al paragrafo 3 dell'articolo 15.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art18 · fonte su Normattiva