L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale puo' avere le seguenti forme:
- a)studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione e la valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale, cosi' come definito nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 della presente Convenzione.
- b)nomina di esperti, tecnici e mano d'opera per assicurare la buona esecuzione del progetto approvato;
- c)formazione di specialisti tutti i livelli nel campo della identificazione, della protezione, della conservazione e della valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale;
- d)fornitura delle attrezzature che lo Stato interessato non possiede o che non e' in grado di acquisire;
- e)concessione di prestiti ad interessi ridotti o senza interessi, o che possano essere rimborsati a lungo termine;
- f)concessione, in casi eccezionali e appositamente motivati, di sovvenzioni non rimborsabili.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
