Ogni Stato parte della presente Convenzione puo' chiedere l'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul proprio territorio. Esso dovra' presentare insieme alla propria domanda gli elementi di informazione e la documentazione, prevista all'articolo 21, di cui dispone e che sono necessari al Comitato per prendere una decisione.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
