Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura informera' gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri, previsti nell'articolo 32, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, menzionati negli articoli 31 e 32, nonche', delle denunce previste nell'articolo 35.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
