Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura informera' gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri, previsti nell'articolo 32, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, menzionati negli articoli 31 e 32, nonche', delle denunce previste nell'articolo 35.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art36 · fonte su Normattiva