Il Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informera' gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri previsti dall'articolo 20, nonche' l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli articoli 19 e 20, come pure delle notifiche e delle denunce rispettivamente previste dagli articoli 22 e 23.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art24 · fonte su Normattiva