Il Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informera' gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri previsti dall'articolo 20, nonche' l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli articoli 19 e 20, come pure delle notifiche e delle denunce rispettivamente previste dagli articoli 22 e 23.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
