1. La presente Convenzione puo' essere revisionata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Pertanto il suo testo riveduto impegnera' solo quegli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata. 2. Nel caso in cui la Conferenza Generale adotti una nuova Convenzione che costituisca una revisione totale o parziale della presente e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione che contiene il testo revisionato.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art37 · fonte su Normattiva