• 1)Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al concorso tecnico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in particolare per quanto concerne: (a) l'informazione e l'educazione; (b) la consultazione e la perizia di esperti; (c) il coordinamento e i buoni uffici.
  • 2)L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura puo' di propria iniziativa intraprendere ricerche e pubblicare studi sui problemi relativi alla circolazione illecita di beni culturali.
  • 3)A tale scopo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura puo' egualmente ricorrere alla cooperazione di qualsiasi organizzazione non governativa competente.
  • 4)L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura potra', di propria iniziativa, fare proposte agli Stati parte, per l'applicazione della presente Convenzione.
  • 5)Su richiesta di almeno due Stati parte della presente Convenzione, fra i quali e' sorta una controversia relativamente alla sua applicazione, l'UNESCO puo' offrire i suoi buoni uffici per il raggiungimento di un accordo tra di essi.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art17 · fonte su Normattiva