Art. 3 (Approvazione) — Rilascio di licenze globali di progetto
Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
