(1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia per conto della GIGO in conformita' ai regolamenti e alle procedure per il procurement che saranno indicati dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti, in conformita' alle pertinenti disposizioni del presente Convenzione, incluse le disposizioni di sicurezza indicate nel Capitolo IX. (2) L'Agenzia avra' la responsabilita' di supervisionare e monitorare le attivita' dell'Industria in conformita' agli accordi contrattuali. (3) Fatta salva la generale capacita' delle autorita' competenti delle Parti di stipulare ulteriori accordi in relazione ai processi decisionali in ambito GIGO, le autorita' competenti delle Parti potranno definire in una ulteriore intesa le circostanze in cui il SC dovra' approvare un contratto prima che sia stipulato dall'Agenzia.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art13 · fonte su Normattiva