(1) Qualsiasi controversia derivante da contratti stipulati dalla GIGO per l'attuazione del GCAP, e che non possa essere risolta mediante le clausole sulla risoluzione delle controversie specificate in ciascun contratto, sara' sottoposta a un comitato subordinato per la conciliazione istituito dal SC. Le struttura e le procedure appropriate del comitato subordinato per la conciliazione saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) Ogni contratto che la GIGO stipulera' con l'Industria prevedera', ove possibile, una conciliazione in conformita' al paragrafo (1) e conterra' una clausola di arbitrato.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art58 · fonte su Normattiva