(1) Il SC adottera' un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformita' con le pertinenti leggi e regolamenti delle Parti. (2) Al fine di assicurare il flusso dei dati personali necessari e mirati tra la GIGO e le Parti, il SC prendera' misure adeguate per garantire che i trasferimenti internazionali siano condotti in conformita' con il suddetto regolamento e con le pertinenti leggi nazionali delle Parti.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art27 · fonte su Normattiva