(1) Il SC adottera' un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformita' con le pertinenti leggi e regolamenti delle Parti. (2) Al fine di assicurare il flusso dei dati personali necessari e mirati tra la GIGO e le Parti, il SC prendera' misure adeguate per garantire che i trasferimenti internazionali siano condotti in conformita' con il suddetto regolamento e con le pertinenti leggi nazionali delle Parti.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
