(1) Il Governo del Paese ospitante assicurera' l'inviolabilita' delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applichera' alcun tipo di censura a tali comunicazioni. (2) La GIGO avra' il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere correspondenza.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
