(1) In conformita' ai regolamenti e agli obblighi legali e prendendo in dovuta considerazione gli interessi diretti in materia di sicurezza nazionale, ogni Parte supportera' il piu' possibile l'intenzione di una delle Parti di esportare o trasferire verso non-Parti materiali e informazioni generati all'interno o per mezzo del GCAP. (2) Nel caso in cui una delle Parti avesse preoccupazioni riguardo alla possibilita' di esportare verso una non-Parte, le Parti avvieranno senza indebiti ritardi consultazioni di alto livello al fine di scambiarsi valutazioni e trovare soluzioni appropriate.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
