(1) In conformita' ai regolamenti e agli obblighi legali e prendendo in dovuta considerazione gli interessi diretti in materia di sicurezza nazionale, ogni Parte supportera' il piu' possibile l'intenzione di una delle Parti di esportare o trasferire verso non-Parti materiali e informazioni generati all'interno o per mezzo del GCAP. (2) Nel caso in cui una delle Parti avesse preoccupazioni riguardo alla possibilita' di esportare verso una non-Parte, le Parti avvieranno senza indebiti ritardi consultazioni di alto livello al fine di scambiarsi valutazioni e trovare soluzioni appropriate.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art50 · fonte su Normattiva