[1]Esecuzione della collaborazione

[2]1. Le attivita' concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Ecuador. 2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Quito allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento di questo Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate ecuadoregne.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art2 · fonte su Normattiva