[1]Risarcimento danni

[2]1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante e di comune accordo. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle, o in connessione con, le attivita' ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art9 · fonte su Normattiva