[1]Campi della collaborazione

[2]La cooperazione fra le Parti includera', ma non sara' limitata, ai seguenti campi: a. politica di sicurezza e difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. conoscenze ed esperienze acquisite a seguito delle operazioni internazionali di mantenimento della pace; d. formazione, istruzioni, ed addestramento in campo militare; e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' militari; f. sanita' militare; g. storia militare; h. sport militare; i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art3 · fonte su Normattiva