Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~art4 · fonte su Normattiva