Art. 18 (Convenzione)
1. In caso di guerra o di altri eventi eccezionali, ogni Parte Contraente potra' fissare norme che deroghino temporaneamente alle disposizioni della presente convenzione e con effetto immediato. Essa notifichera' subito al Segretario Generale del Consiglio d'Europa tale deroga e la cessazione di suoi effetti. 2. Ogni Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
