Art. 16 (Convenzione)
1. Le Parti Contraenti non possono concludere tra di loro acccordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolate dalla presente convenzione se non per completare le disposizioni di quest'ultima o per facilitare l'applicazione dei principi ivi contenuti. 2. Tuttavia, se due o piu' Parti Contraenti hanno stabilito o stanno per stabilire i loro rapporti sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che impone loro obblighi piu' estesi, esse hanno la facolta' di regolare i loro reciproci rapporti in materia basandosi esclusivamente su detti sistemi nonostante le disposizioni della presente Convenzione. 3. Le Parti contraenti che escluderanno dai loro reciproci rapporti l'applicazione della presente convenzione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, invieranno a tal fine una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
