Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978
Art. 3 (Convenzione)
Parte contraente ha la liberta' di approvare leggi e regolamenti relativi ad armi da fuoco con riserva che dette leggi e regolamenti non siano incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
