parti Contraenti si impegnano a fornirsi mutua assistenza tramite le autorita' amministrative competenti per quanto riguarda la repressione dei traffici illeciti di armi da fuoco e per la ricerca e la scoperta di armi da fuoco trasferite dal territorio di uno Stato nel territorio di un altro Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art2 · fonte su Normattiva