Art. 2 (Convenzione)
parti Contraenti si impegnano a fornirsi mutua assistenza tramite le autorita' amministrative competenti per quanto riguarda la repressione dei traffici illeciti di armi da fuoco e per la ricerca e la scoperta di armi da fuoco trasferite dal territorio di uno Stato nel territorio di un altro Stato.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
