Art. 1 (Convenzione)
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA AL CONTROLLO SULL'ACQUISTO E LA DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO DA PARTE DI PRIVATI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di attuare una piu' stretta unione tra i suoi Membri; Considerata la minaccia rappresentata dall'uso sempre crescente di armi da fuoco per fini criminali; Consapevoli del fatto che dette armi da fuoco sono spesso acquistate all'astero; Desiderosi di istituire sul piano internazionale efficaci metodi di controllo sugli spostamenti delle armi da fuoco al di la' delle frontiere; Consapevoli della necessita' di evitare misure che possono intralciare il commercio internazionale lecito o possano portare a forme di controllo alle frontiere inapplicabili o troppo onerose, in contraddizione con gli obbiettivi moderni di libera circolazione dei beni e delle persone, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione:
- a)il termine "arma da fuoco" ha il significato che gli viene attribuito all'Allegato I della presente Convenzione;
- b)il termine "persona" designa altresi' una persona giuridica che ha una ditta sul territorio di una Parte Contraente;
- c)il termine "armaiolo" designa una persona la cui attivita' professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, vendita, acquisto, scambio o noleggio di armi da fuoco;
- d)il termine "residente" designa una persona che ha la sua residenza abituale sul territorio di una Perte Contraente, ai sensi della Norma N 9 dell'Allegato alla Risoluzione (72) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
