[1]Comitato misto

[2]1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe a livello di alti funzionari, che avra' il compito di:

  • a)garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
  • b)stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  • c)formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente nelle Filippine e nell'Unione europea, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto istituisce sottocomitati specializzati in tutti i settori contemplati dal presente accordo, che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'. 4. Le Parti convengono che il comitato misto avra' anche il compito di sorvegliare il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le Parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art48 · fonte su Normattiva