[1]Comitato misto

[2]1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al livello piu' alto possibile, incaricato di:

  • a)garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
  • b)stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  • c)formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;
  • d)comporre, se pertinente, qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, attuazione o applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 55;
  • e)esaminare tutte le informazioni presentate da una parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e tenere consultazioni con l'altra parte per trovare una soluzione amichevole e accettabile per entrambe le parti a norma dell'articolo 55. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'. 4. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art52 · fonte su Normattiva